Art. 4 — Servizio di controllo interno
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 23 dicembre 2020, n. 191.
Abrogato dal 21 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 23 dicembre 2020, n. 191.
Abrogato dal 21 marzo 2021
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2 versioni dal 2009
Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 2009 al 21 marzo 2021. 241 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Il Servizio per il controllo interno, di seguito denominato Servizio, svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nei confronti dell'amministrazione. Le attivita' di controllo interno sono svolte alternativamente, in base a decreto del Ministro, da un organo monocratico o composto da tre componenti. In tale ultima ipotesi, il Ministro, con proprio decreto, individua il presidente del collegio e sceglie i componenti tra esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo, particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione. Uno dei componenti e' scelto tra dirigenti della prima fascia, nell'ambito della dotazione organica del Ministero, come rideterminata ai sensi dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Servizio redige, con cadenza almeno semestrale, ove non sia diversamente stabilito dal Ministro, una relazione riservata all'organo di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalita' dell'amministrazione. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti e ai documenti inerenti le attivita' gestionali dell'amministrazione. Al Servizio e' assegnato un apposito contingente costituito da un massimo di dodici unita' di personale, di cui una di qualifica dirigenziale di seconda fascia, nell'ambito della dotazione organica come rideterminata ai sensi dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 23 DICEMBRE 2020, N. 191
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-12-03;212~art4 · fonte del testo
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