Art. 2 — Definizione di cosmetico

Il comma 1 dell'articolo 1 della legge e' sostituito dal seguente: " 1. Ai fini della presente legge si intendono per prodotti cosmetici le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato.".

Testo vigente dal 16 maggio 1997

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-24;126~art2 · fonte del testo