Art. 9 — Competenze delle direzioni generali territoriali
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 3 dicembre 2008, n. 211.
Abrogato dal 20 gennaio 2009
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 3 dicembre 2008, n. 211.
Abrogato dal 20 gennaio 2009
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2 versioni dal 2008
Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 2008 al 20 gennaio 2009. 294 parole tolte, 11 parole aggiunte in 17 capoversi.
tolto: Ferme restando le competenze in materia trasportistica delle regioni, anche a statuto speciale, e delle province autonome di Trento e di Bolzano e fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, le direzioni generali territoriali assicurano, in sede periferica, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d), e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Le direzioni generali territoriali svolgono in particolare le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attivita':
tolto: a) attivita' in materia di omologazione dei veicoli a motore, loro rimorchi, componenti ed unita' tecniche indipendenti;
tolto: b) attivita' in materia di collaudi e revisione dei veicoli in circolazione;
tolto: c) attivita' in materia di conducenti: rilascio di patenti, certificati di abilitazione professionale, ecc.;
tolto: d) attivita' in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianto fisso di competenza statale;
tolto: e) compiti di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
tolto: f) attivita' in materia di navigazione interna di competenza statale;
tolto: g) attivita' in materia di immatricolazioni veicoli;
tolto: h) circolazione e sicurezza stradale;
tolto: i) rapporti istituzionali con le regioni, le province e con gli enti locali;
tolto: j) funzioni di certificazione di qualita', ispezione e controllo tecnico;
tolto: k) gestione del contenzioso nelle materie di competenza;
tolto: l) coordinamento dell'interoperabilita' dei sistemi di trasporto;
tolto: m) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
tolto: n) consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale, a pubbliche amministrazioni ed enti pubblici anche ad ordinamento autonomo nelle materie di competenza;
tolto: o) attivita' in materia di autotrasporto;
tolto: p) attivita' di formazione, aggiornamento e ricerca.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 3 DICEMBRE 2008, N. 211
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-12-08;271~art9 · fonte del testo
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