Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 gennaio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 2008 al 20 gennaio 2009. 294 parole tolte, 11 parole aggiunte in 17 capoversi.

tolto: Ferme restando le competenze in materia trasportistica delle regioni, anche a statuto speciale, e delle province autonome di Trento e di Bolzano e fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, le direzioni generali territoriali assicurano, in sede periferica, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d), e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Le direzioni generali territoriali svolgono in particolare le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attivita':

tolto: a) attivita' in materia di omologazione dei veicoli a motore, loro rimorchi, componenti ed unita' tecniche indipendenti;

tolto: b) attivita' in materia di collaudi e revisione dei veicoli in circolazione;

tolto: c) attivita' in materia di conducenti: rilascio di patenti, certificati di abilitazione professionale, ecc.;

tolto: d) attivita' in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianto fisso di competenza statale;

tolto: e) compiti di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;

tolto: f) attivita' in materia di navigazione interna di competenza statale;

tolto: g) attivita' in materia di immatricolazioni veicoli;

Mostra gli altri 9 capoversi cambiati

tolto: h) circolazione e sicurezza stradale;

tolto: i) rapporti istituzionali con le regioni, le province e con gli enti locali;

tolto: j) funzioni di certificazione di qualita', ispezione e controllo tecnico;

tolto: k) gestione del contenzioso nelle materie di competenza;

tolto: l) coordinamento dell'interoperabilita' dei sistemi di trasporto;

tolto: m) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

tolto: n) consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale, a pubbliche amministrazioni ed enti pubblici anche ad ordinamento autonomo nelle materie di competenza;

tolto: o) attivita' in materia di autotrasporto;

tolto: p) attivita' di formazione, aggiornamento e ricerca.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 3 DICEMBRE 2008, N. 211

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-12-08;271~art9 · fonte del testo