Art. 4 — Statuto UITS
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 25 gennaio 2010 al 9 ottobre 2010. 481 parole tolte, 10 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: L'organizzazione e il funzionamento dell'UITS sono disciplinati con statuto redatto in base ai principi contenuti nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' nel presente regolamento. Lo statuto e' deliberato dall'assemblea nazionale su proposta del consiglio direttivo; esso e' ratificato, a fini sportivi, dal CONI ed e' approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto, tra l'altro, definisce, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicita' e semplificazione:
tolto: a) i compiti e il funzionamento degli organi di cui all'articolo 2;
tolto: b) le modalita' di svolgimento delle attivita' di istituto dell'UITS e le sue competenze in materia di costituzione, scioglimento, organizzazione, distribuzione territoriale e di funzionamento delle sezioni TSN;
tolto: c) i compiti di direzione, coordinamento e vigilanza dell'UITS nei confronti delle sezioni e dei gruppi sportivi, anche ai fini dell'affiliazione al CONI e della preparazione dei tiratori per l'attivita' sportiva nazionale e internazionale, con particolare riguardo ai tiratori minorenni;
tolto: d) i compiti in capo all'UITS di rappresentanza presso gli enti e le amministrazioni vigilanti, anche per conto delle sezioni TSN, nonche' di promozione, propaganda, disciplina e svolgimento dello sport del tiro a segno e delle attivita' ludiche propedeutiche presso l'organizzazione periferica;
tolto: e) la regolamentazione delle operazioni di tiro e dei relativi incarichi o funzioni, nonche' dell'impiego degli impianti per le armi o gli strumenti ad aria compressa e dei poligoni per armi da fuoco. L'uso degli impianti per armi e strumenti ad aria compressa e per le armi di prima categoria e' regolato dall'UITS. L'uso degli impianti per le armi di categoria superiore alla prima e' regolato dall'UITS, d'intesa con il Ministero della difesa;
tolto: f) l'eventuale costituzione di un fondo speciale per fini di costruzione e mantenimento in efficienza dei poligoni e impianti per il tiro, alimentato con i proventi da attivita' svolte ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, secondo importi stabiliti dal consiglio direttivo dell'UITS in misura comunque non superiore a una percentuale di ciascuna quota introitata, deliberata dall'assemblea nazionale;
tolto: g) le modalita' e le misure del versamento delle entrate alla gestione nazionale, nonche' dell'erogazione delle spese, per il funzionamento dell'organizzazione centrale e per esigenze di quella periferica;
tolto: h) le modalita' di gestione e di pertinente utilizzo dei beni di proprieta' dell'UITS e dell'organizzazione periferica, nonche' dei beni demaniali in uso;
tolto: i) la costituzione, l'organizzazione, i compiti e le modalita' di funzionamento delle strutture periferiche, nonche' degli organi di giustizia sportiva;
tolto: l) le modalita' di adozione e i contenuti dello statuto delle sezioni TSN, di cui all'articolo 3, comma 2;
tolto: m) le categorie degli iscritti e dei tesserati, i requisiti e le modalita' di iscrizione, le norme comportamentali, i riconoscimenti, le infrazioni e le sanzioni disciplinari;
tolto: n) la definizione dei simboli dell'UITS e delle sezioni TSN;
tolto: o) le modalita' di adozione di regolamenti interni attuativi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-11-12;209~art4 · fonte del testo
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