Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 25 gennaio 2010 al 9 ottobre 2010. 419 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Le sezioni TSN svolgono i compiti istituzionali stabiliti dal regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, concernente approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, dalla legge 28 maggio 1981, n. 286, e successive modificazioni, nonche', anche sulla base di direttive degli organi centrali, attivita' agonistiche o amatoriali in regime di affiliazione. In particolare:

tolto: a) provvedono all'addestramento di quanti sono obbligati per legge a iscriversi a una sezione TSN;

tolto: b) curano lo svolgimento dello sport del tiro a segno e la preparazione tecnica degli iscritti, nonche' l'organizzazione di manifestazioni sportive;

tolto: c) svolgono attivita' promozionale e di divulgazione dello sport del tiro a segno, anche mediante attivita' ludiche propedeutiche all'uso delle armi. Le sezioni TSN sono dotate di struttura organizzativa e di assetti operativi, amministrativi gestionali e di funzionamento autonomi, definiti in apposito statuto in base a criteri di semplificazione. Svolgono attivita' di tiro a segno con coordinamento e vigilanza dell'UITS, nonche' sotto il controllo dei Ministeri della difesa e dell'interno, peri profili di rispettiva competenza concernenti la realizzazione e tenuta degli impianti di tiro e relativa agibilita', nonche' compiti di pubblica sicurezza connessi all'uso delle armi. L'attivita' svolta, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, e' disciplinata dalle norme di diritto privato. In ogni comune puo' essere costituita una sola sezione TSN. Possono essere costituite, previa autorizzazione dell'UITS, una o piu' delegazioni per sezione TSN, prive di autonomia amministrativa, per lo svolgimento delle attivita' istituzionali e sportive delegate dalla sezione TSN di appartenenza. Gli impianti di tiro e le relative aree di sedime appartenenti al demanio dello Stato o di altro ente pubblico, in uso alle sezioni TSN alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad essere utilizzate dalle stesse sezioni secondo le modalita' vigenti alla medesima data. Le TSN possono provvedere, anche direttamente, all'ammodernamento degli impianti di tiro utilizzati. Le sezioni TSN svolgono i propri compiti con le entrate costituite da:

tolto: a) quote annuali dei propri iscritti;

tolto: b) proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno previsti per coloro che vi sono obbligati per legge;

tolto: c) proventi dell'attivita' sportiva e ludica;

tolto: d) contributi corrisposti da enti pubblici e privati, nonche' donazioni, liberalita' e lasciti previa accettazione deliberata con le modalita' stabilite nello statuto della sezione TSN;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: e) corrispettivi per l'attivita' didattica, promozione pubblicitaria eventualmente svolta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-11-12;209~art3 · fonte del testo