Annualmente, dopo l'effettuazione dei movimenti provinciali, nei limiti del 20% della disponibilita' di posti nell'organico provinciale, e' disposto, a domanda, il passaggio ad altri profili della stessa qualifica, su deliberazione del consiglio di amministrazione provinciale nei riguardi del personale che sia in possesso dei prescritti requisiti.

Testo vigente dal 1 giugno 1987

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;209~art38 · fonte del testo