Art. 38 — Mobilità professionale
Annualmente, dopo l'effettuazione dei movimenti provinciali, nei limiti del 20% della disponibilita' di posti nell'organico provinciale, e' disposto, a domanda, il passaggio ad altri profili della stessa qualifica, su deliberazione del consiglio di amministrazione provinciale nei riguardi del personale che sia in possesso dei prescritti requisiti.
Testo vigente dal 1 giugno 1987
