Art. 13 — Accordi
La negoziazione decentrata di cui all'art. 14 della legge 19 marzo 1983, n. 93, e' da riferire, per il comparto scuola a livello provinciale, alle seguenti materie:
- a)criteri generali dell'organizzazione del lavoro del personale ATA e del personale educativo nel rispetto delle competenze che la normativa vigente riserva agli organi della scuola;
- b)determinazione del fabbisogno e utilizzazione del lavoro straordinario del personale ATA;
- c)proposte per la sicurezza, la salubrita' e l'igiene dell'ambiente di lavoro, nonche' per l'utilizzazione delle strutture dei locali, delle attrezzature, ferme restando le competenze degli organi collegiali secondo gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 e l'art. 12 della legge 4 agosto 1977, n. 517;
- d)criteri e modalita' per l'utilizzazione dei servizi sociali da mettere a disposizione del personale;
- e)criteri e modalita' per l'attuazione delle iniziative di aggiornamento e di formazione in servizio del personale ATA, docente, direttivo;
- f)individuazione di priorita' e distribuzione delle risorse relative al fondo di incentivazione;
- g)misure rivolte all'attuazione delle garanzie del personale e allo sviluppo delle relazioni sindacali.
Testo vigente dal 1 giugno 1987
