La negoziazione decentrata di cui all'art. 14 della legge 19 marzo 1983, n. 93, e' da riferire, per il comparto scuola a livello provinciale, alle seguenti materie:

  • a)criteri generali dell'organizzazione del lavoro del personale ATA e del personale educativo nel rispetto delle competenze che la normativa vigente riserva agli organi della scuola;
  • b)determinazione del fabbisogno e utilizzazione del lavoro straordinario del personale ATA;
  • c)proposte per la sicurezza, la salubrita' e l'igiene dell'ambiente di lavoro, nonche' per l'utilizzazione delle strutture dei locali, delle attrezzature, ferme restando le competenze degli organi collegiali secondo gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 e l'art. 12 della legge 4 agosto 1977, n. 517;
  • d)criteri e modalita' per l'utilizzazione dei servizi sociali da mettere a disposizione del personale;
  • e)criteri e modalita' per l'attuazione delle iniziative di aggiornamento e di formazione in servizio del personale ATA, docente, direttivo;
  • f)individuazione di priorita' e distribuzione delle risorse relative al fondo di incentivazione;
  • g)misure rivolte all'attuazione delle garanzie del personale e allo sviluppo delle relazioni sindacali.

Testo vigente dal 1 giugno 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;209~art13 · fonte del testo