Art. 10 — Disposizioni transitorie e finali
Articolo abrogato dal d.p.r. 5 dicembre 2019, n. 171.
Abrogato dal 15 febbraio 2020
Articolo abrogato dal d.p.r. 5 dicembre 2019, n. 171.
Abrogato dal 15 febbraio 2020
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2009 al 15 febbraio 2020. 510 parole tolte, 6 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il Ministro dell'interno e il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in sede di prima applicazione, adottano, ciascuno per quanto di competenza, i provvedimenti di cui al presente regolamento entro novanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, utilizzando a tal fine le sedi, il personale ed i mezzi attualmente destinati agli uffici, istituti, reparti e altre strutture di cui all'articolo 2. Con i provvedimenti adottati a norma del comma 1 sono soppressi gli ispettorati o altri uffici di pubblica sicurezza istituiti presso i Ministeri dei trasporti, delle comunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale e possono essere costituiti corrispondenti uffici a norma dell'articolo 5, comma 5, lettera b). Le attribuzioni dell'Ispettorato di pubblica sicurezza a suo tempo istituito presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non gia' trasferite ad altre articolazioni del Servizio polizia postale e delle comunicazioni del dipartimento della pubblica sicurezza si intendono trasferite al medesimo Servizio; conseguentemente, i riferimenti al predetto Ispettorato recati nei decreti interministeriali del 12 agosto 1977 e del 14 agosto 1984 si intendono riferiti alle competenti, articolazioni del Servizio polizia postale e delle comunicazioni del dipartimento della pubblica sicurezza. Con i provvedimenti adottati a norma del comma 1 sono indicate anche la denominazione degli uffici, istituti reparti e altre strutture, salvo che sia defunta a norma del presente regolamento, indicando la corrispondenza tra le denominazioni previgenti soppresse e quelle nuove. In relazione a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e dagli articoli 4, 6 e 7 del presente regolamento, fino all'entrata in vigore di nuove norme regolamentari volte ad aggiornare il regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. adottato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782:
tolto: a) LETTERA SOPPRESSAaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. tolto: 22 GIUGNO 2009 aggiunto: 5 DICEMBRE 2019, N. tolto: 96.
tolto: b) le direttive impartite dal dipartimento della pubblica sicurezza per l'impiego coordinato del personale appartenente agli uffici di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento possono derogare alle disposizioni degli articoli 21 e 22 del predetto regolamento di servizio, fatte salve le attribuzioni e compiti delle autorita' provinciali di pubblica sicurezza. In relazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, dall'articolo 5, comma 4, ed alla necessita' di assicurare la copertura dei posti per i quali e' prevista l'alternanza fra dirigenti generali della Polizia di Stato e ufficiali di grado corrispondente dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, la dotazione organica dei dirigenti generali di livello C fissata dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, tabella 1, e' modificata con le procedure di cui all'articolo 65, comma 2, del predetto decreto n. 334, ferme restando le posizioni fuori ruolo esistenti. 1 provvedimenti occorrenti nella prima attuazione delle disposizioni del presente regolamento possono essere adottati anche nelle more del perfezionamento del regolamento previsto dall'articolo 65, comma 2, del predetto decreto n. 334, purche' sia assicurata, nell'ambito delle vacanze delle qualifiche dirigenziali, Iindisponibilita' dei posti occorrenti per soddisfare le condizioni richieste dal predetto articolo 65, comma 2, del ripetuto decreto n. 334 del 2000. aggiunto: 171
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-22;208~art10 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.