Il Ministro dell'interno ed il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza adottano i provvedimenti di cui all'articolo 3, commi 5 e 7, all'articolo 3-bis, comma 4, ed all'articolo 7-ter, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, come rispettivamente sostituiti ed introdotti dal presente regolamento, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Fino all'adozione dei decreti di cui al primo periodo, la struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza resta disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, e' sostituita dalle tabelle A, B e C, accluse al presente provvedimento.

Testo vigente dal 31 gennaio 2020

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2019-12-05;171~art3 · fonte del testo