Art. 3 — Organi
Sono organi dell'Agenzia:
- a)il presidente;
- b)il consiglio di amministrazione;
- c)il collegio dei revisori. Gli organi dell'Agenzia durano in carica tre anni e sono rinnovabili per una sola volta. Le indennita' di carica del presidente, dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Testo vigente dal 8 giugno 2006
