Art. 3 — Organi

Sono organi dell'Agenzia:

  • a)il presidente;
  • b)il consiglio di amministrazione;
  • c)il collegio dei revisori. Gli organi dell'Agenzia durano in carica tre anni e sono rinnovabili per una sola volta. Le indennita' di carica del presidente, dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Testo vigente dal 8 giugno 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-06;207~art3 · fonte del testo