Art. 4 — Presidente

Il Presidente dell'Agenzia e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro competente e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle delibere adottate. Nei casi di necessita' e urgenza, secondo le modalita' disposte dallo Statuto, il Presidente puo' adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione nelle seguenti materie:

  • a)liti attive e passive;
  • b)accettazione di lasciti e donazioni;
  • c)provvedimenti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali ed alla esecuzione dei programmi di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, nonche' quelli necessari per la gestione amministrativa ed operativa dell'Agenzia. I provvedimenti adottati dal Presidente vengono sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva. Il Coordinatore degli assessori regionali al turismo e' vice-Presidente dell'Agenzia e svolge funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. Il Presidente puo' conferire specifici incarichi per materie e per progetti a consiglieri di amministrazione.

Testo vigente dal 8 giugno 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-06;207~art4 · fonte del testo