Art. 7 — Graduatorie
Sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione, entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva la graduatoria delle istanze avanzate per ottenere i finanziamenti di cui all'articolo 4.
Testo vigente dal 7 giugno 2006
