Art. 7 — Graduatorie

Sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione, entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva la graduatoria delle istanze avanzate per ottenere i finanziamenti di cui all'articolo 4.

Testo vigente dal 7 giugno 2006

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-11;205~art7 · fonte del testo