Art. 4 — Finanziamenti

Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e fermo restando il limite di stanziamento ad esse riservato da tale disposizione, le imprese o i rappresentanti di imprese, che presentino piani aziendali volti a realizzare dette finalita', possono accedere a contributi a carico dello Stato, a titolo di copertura dei costi ammissibili, secondo i seguenti massimali:

  • a)30 per cento per forme di aggregazione fra imprese;
  • b)50 per cento per iniziative di formazione del personale;
  • c)30 per cento per l'acquisto di attrezzature e dispositivi atti a migliorare la sicurezza.

Testo vigente dal 7 giugno 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-11;205~art4 · fonte del testo