Art. 4 — Finanziamenti
Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e fermo restando il limite di stanziamento ad esse riservato da tale disposizione, le imprese o i rappresentanti di imprese, che presentino piani aziendali volti a realizzare dette finalita', possono accedere a contributi a carico dello Stato, a titolo di copertura dei costi ammissibili, secondo i seguenti massimali:
- a)30 per cento per forme di aggregazione fra imprese;
- b)50 per cento per iniziative di formazione del personale;
- c)30 per cento per l'acquisto di attrezzature e dispositivi atti a migliorare la sicurezza.
Testo vigente dal 7 giugno 2006
