Art. 5 — Istanze

Per accedere ai benefici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), gli interessati devono presentare un'istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui i viaggi sono stati effettuati. L'istanza contiene l'impegno dei soggetti interessati a mantenere per il triennio successivo a quello per il quale hanno ricevuto il contributo, lo stesso numero di viaggi effettuati o lo stesso quantitativo di merci trasportate nel triennio precedente. La domanda deve essere redatta utilizzando dei moduli predisposti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Tali moduli devono prevedere, tra l'altro:

  • a)la ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
  • b)la sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
  • c)il legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
  • d)l'indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
  • e)per ciascuna tratta di cabotaggio marittimo utilizzata nel precedente anno solare, il totale dei viaggi effettuati;
  • f)la firma del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese.

Testo vigente dal 7 giugno 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-11;205~art5 · fonte del testo