Art. 5 — Istanze
Per accedere ai benefici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), gli interessati devono presentare un'istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui i viaggi sono stati effettuati. L'istanza contiene l'impegno dei soggetti interessati a mantenere per il triennio successivo a quello per il quale hanno ricevuto il contributo, lo stesso numero di viaggi effettuati o lo stesso quantitativo di merci trasportate nel triennio precedente. La domanda deve essere redatta utilizzando dei moduli predisposti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Tali moduli devono prevedere, tra l'altro:
- a)la ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
- b)la sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
- c)il legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
- d)l'indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
- e)per ciascuna tratta di cabotaggio marittimo utilizzata nel precedente anno solare, il totale dei viaggi effettuati;
- f)la firma del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese.
Testo vigente dal 7 giugno 2006
