Art. 9 — Servizio tecnico centrale
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Abrogato dal 1 luglio 2023
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Abrogato dal 1 luglio 2023
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2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 6 giugno 2006 al 1 luglio 2023. 584 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Il Servizio tecnico centrale opera alle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio superiore e svolge le seguenti funzioni istruttorie e di supporto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Consiglio superiore, ai fini dell'emanazione dei provvedimenti finali relativi a:
tolto: a) studi e ricerche sui materiali da costruzione e sulla modellistica fisica e numerica delle opere, predisposizione delle norme tecniche, le linee guida e gli studi tecnici di carattere generale e normativo, nonche' di ricerca sperimentale, in materia di opere pubbliche, di impianti sportivi, di trasporti, di infrastrutture, di assetto del territorio, di pubblica incolumita' e sicurezza delle costruzioni, ed assolve a tutti i connessi obblighi di legge;
tolto: b) certificazione, ispezione e benestare tecnico europeo per prodotti e sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, in attuazione della direttiva 89/106/CEE, come recepita nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni, e di altre disposizioni comunitarie o nazionali;
tolto: c) qualificazione dei prodotti prefabbricati di serie ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e, per la parte ancora applicabile, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonche' delle norme tecniche di cui agli articoli 52, comma 1, e 60 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
tolto: d) qualificazione e vigilanza dei prodotti disciplinati dalle norme tecniche di cui al comma 1 dell'articolo 52 e dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
tolto: e) riconoscimento dell'equivalenza di prodotti qualificati in campo europeo per l'utilizzazione degli stessi sul territorio nazionale;
tolto: f) abilitazione dei laboratori di prova dei materiali strutturali ed i laboratori per lo svolgimento di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, nonche' in situ di cui al comma 2 dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
tolto: g) abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni;
tolto: h) abilitazione e vigilanza degli organismi di attestazione dei cementi, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 luglio 1999, n. 314;
tolto: i) vigilanza sul mercato ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, limitatamente ai prodotti strutturali per i quali e' prevalente il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui alla direttiva 89/106/CEE;
tolto: l) accreditamento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189. Il Servizio tecnico centrale svolge, inoltre, l'attivita' richiesta dagli uffici operativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di amministrazioni pubbliche, nell'ambito della gestione delle opere di interesse pubblico. Per l'espletamento delle proprie attivita', nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Servizio tecnico centrale puo' affidare incarichi speciali di consulenza e assistenza tecnica a istituti universitari o a singoli docenti universitari o a soggetti indipendenti, pubblici o privati, purche' di comprovata esperienza e competenza, per coadiuvare attivita' di particolare complessita' e che implichino conoscenze di alto grado di specializzazione. Il Servizio tecnico centrale e' articolato in non piu' di cinque uffici di livello dirigenziale non generale, cui sono preposti dirigenti di seconda fascia del ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assegnati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Consiglio superiore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-27;204~art9 · fonte del testo
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