Art. 12 — Abrogazioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Abrogato dal 1 luglio 2023
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Abrogato dal 1 luglio 2023
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 6 giugno 2006 al 1 luglio 2023. 66 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
tolto: a) gli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni;
tolto: b) l'articolo 1 della legge 20 aprile 1952, n. 524;
tolto: c) la legge 29 novembre 1957, n. 1208.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-27;204~art12 · fonte del testo
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