Art. 4 — Assemblea generale
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Abrogato dal 1 luglio 2023
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Abrogato dal 1 luglio 2023
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 6 giugno 2006 al 1 luglio 2023. 78 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'assemblea generale e' costituita dal Presidente e dai componenti indicati al comma 1 dell'articolo 3, nonche' da eventuali esperti scelti dal Presidente in numero non superiore a quaranta. Gli esperti partecipano all'assemblea senza diritto di voto e a titolo gratuito. L'assemblea generale si esprime sugli affari posti all'ordine del giorno dal presidente del Consiglio superiore. I compiti dell'assemblea generale sono quelli di cui all'articolo 2 che, in ragione della loro rilevanza ed interdisciplinarieta', il Presidente assegna all'esame dell'assemblea.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-27;204~art4 · fonte del testo
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