Art. 3 — Formazione e aggiornamento del personale incaricato degli interventi ispettivi

Il Consiglio del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) disciplina procedure e modalita' dei percorsi formativi e di aggiornamento, anche presso enti accreditati, per il personale ispettivo di cui all'articolo 1, nonche' per il personale con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nominato ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge n. 132 del 2016. Il SNPA garantisce l'aggiornamento, almeno annuale, del personale ispettivo.

Testo vigente dal 6 dicembre 2024

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-09-04;186~art3 · fonte del testo