Art. 8 — Disposizioni finali
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'ISPRA e le Agenzie adottano i propri regolamenti interni ai sensi dell'articolo 1, commi 4, 6 e 7, dell'articolo 4, comma 2, dell'articolo 5, comma 1, e dell'articolo 7, comma 6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'ISPRA e le Agenzie individuano il personale incaricato degli interventi ispettivi e predispongono gli appositi elenchi. Nelle more dell'effettuazione degli adempimenti di cui al comma 2, le attivita' ispettive si svolgono in conformita' alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale, in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 6 dicembre 2024
