Art. 29 — Gestione delle spese

Le spese sono ripartite in unita' previsionali di base, come definite dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, individuate con determinazione del segretario generale. Le spese sono riaggregate per funzioni obiettivo, indicate in apposito allegato al bilancio di previsione. Si provvede, altresi', alla progressiva introduzione della contabilita' economica attraverso un sistema contabile fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo, secondo i principi di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo del 1997, n. 279. Il presidente, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, assegna le risorse al segretario generale, che le ripartisce tra i dipartimenti e gli uffici da lui direttamente dipendenti. I dirigenti generali distribuiscono le risorse loro assegnate tra i dirigenti titolari di centri di responsabilita', previa definizione degli obiettivi che si intendono perseguire. I dirigenti generali e i dirigenti titolari dei centri di responsabilita' amministrativa sono responsabili della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse assegnate. Il segretario generale esercita autonomi poteri di spesa, nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che gli altri dirigenti possono impegnare. Il Collegio dei revisori controlla, almeno trimestralmente, l'andamento delle spese in rapporto allo stato di previsione.

Testo vigente dal 29 novembre 1999

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-17;440~art29 · fonte del testo