Art. 9 — Risorse umane e spese della Consulta
La Consulta, per il proprio funzionamento, si avvale di diciotto unita' di personale appartenente all'area III e di trentasei unita' di personale appartenente all'area II, nell'ambito della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, salvo i casi diversamente previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, e salvo quanto previsto al comma 2. Il Segretario generale si avvale, altresi', per l'espletamento delle attivita' della Consulta e con le modalita' stabilite dalle vigenti disposizioni, di dipendenti della pubblica amministrazione, che si rinvengono nell'ambito della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in via temporanea e compatibilmente con le esigenze di servizio. Alle spese connesse all'attivita' ed al funzionamento della Consulta, ivi compresi i gettoni di presenza, i rimborsi spese, ed ogni altra indennita', si provvede nei limiti delle risorse stanziate sul capitolo 1330 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.
Testo vigente dal 20 agosto 2009
