Art. 2 — Flussi informativi

I flussi di scambio di dati, documenti e informazioni con il Ministero della giustizia e l'Autorita' giudiziaria avvengono attraverso:

  • a)il sistema informativo delle misure di prevenzione;
  • b)l'Albo nazionale degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14;
  • c)il sistema informativo del processo penale, limitatamente alla fase successiva all'esercizio dell'azione penale, nonche', anteriormente a tale fase, quando sono comunque stati eseguiti provvedimenti cautelari reali;
  • d)il sistema informativo del processo civile;
  • e)la banca dati centrale dei beni sequestrati e confiscati di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, regolata con decreto del Ministro di grazia e giustizia 24 febbraio 1997, n. 73. I dati, documenti e informazioni oggetto di flusso di scambio ai sensi del comma 1, disponibili nel sistema informativo del Ministero della giustizia, sono relativi a:
  • a)identificazione, consistenza, stima, gravami e criticita' dei beni oggetto di amministrazione giudiziaria;
  • b)provvedimenti di sequestro, dissequestro e confisca, nonche' tutte le informazioni sullo stato dei relativi procedimenti;
  • c)Autorita' giudiziaria procedente, generalita' dei soggetti coinvolti;
  • d)procedimenti di esecuzione o altri procedimenti giudiziali connessi;
  • e)provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato;
  • f)nomina, conferma e revoca degli amministratori giudiziari e dei coadiutori. I dati, documenti ed informazioni oggetto di flusso di scambio ai sensi del comma 1, disponibili nel sistema informativo dell'Agenzia, sono relativi a:
  • a)aggiornamento della consistenza, della stima, dei gravami e delle criticita' dei beni amministrati dall'Agenzia;
  • b)nomina, conferma e revoca dei coadiutori e dei tecnici;
  • c)atti di amministrazione dei beni;
  • d)atti di destinazione dei beni e vicende successive ad essi. I dati, documenti ed informazioni oggetto di flusso di scambio ai sensi dell'articolo 1 con le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, gli enti territoriali, Equitalia ed Equitalia giustizia, le Agenzie fiscali e con gli altri enti o soggetti pubblici o privati di cui al comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo 1, ognuno per i dati di propria competenza, sono disciplinati con le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 3. I dati, documenti ed informazioni oggetto di flusso di scambio ai sensi dell'articolo 1 con gli amministratori e i coadiutori nelle fasi di cui all'articolo 110, comma 2, lettere c), limitatamente all'amministrazione dei beni successiva alla conclusione dell'udienza preliminare, d) ed e), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono tutti quelli attinenti e comunque utili all'espletamento dell'incarico conferito ai medesimi. I flussi si svolgono mediante modalita' tecniche stabilite dal Direttore dell'Agenzia, sentito DigitPA.

Testo vigente dal 29 febbraio 2012

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-12-15;233~art2 · fonte del testo