Art. 2 — Flussi informativi
I flussi di scambio di dati, documenti e informazioni con il Ministero della giustizia e l'Autorita' giudiziaria avvengono attraverso:
- a)il sistema informativo delle misure di prevenzione;
- b)l'Albo nazionale degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14;
- c)il sistema informativo del processo penale, limitatamente alla fase successiva all'esercizio dell'azione penale, nonche', anteriormente a tale fase, quando sono comunque stati eseguiti provvedimenti cautelari reali;
- d)il sistema informativo del processo civile;
- e)la banca dati centrale dei beni sequestrati e confiscati di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, regolata con decreto del Ministro di grazia e giustizia 24 febbraio 1997, n. 73. I dati, documenti e informazioni oggetto di flusso di scambio ai sensi del comma 1, disponibili nel sistema informativo del Ministero della giustizia, sono relativi a:
- a)identificazione, consistenza, stima, gravami e criticita' dei beni oggetto di amministrazione giudiziaria;
- b)provvedimenti di sequestro, dissequestro e confisca, nonche' tutte le informazioni sullo stato dei relativi procedimenti;
- c)Autorita' giudiziaria procedente, generalita' dei soggetti coinvolti;
- d)procedimenti di esecuzione o altri procedimenti giudiziali connessi;
- e)provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato;
- f)nomina, conferma e revoca degli amministratori giudiziari e dei coadiutori. I dati, documenti ed informazioni oggetto di flusso di scambio ai sensi del comma 1, disponibili nel sistema informativo dell'Agenzia, sono relativi a:
- a)aggiornamento della consistenza, della stima, dei gravami e delle criticita' dei beni amministrati dall'Agenzia;
- b)nomina, conferma e revoca dei coadiutori e dei tecnici;
- c)atti di amministrazione dei beni;
- d)atti di destinazione dei beni e vicende successive ad essi. I dati, documenti ed informazioni oggetto di flusso di scambio ai sensi dell'articolo 1 con le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, gli enti territoriali, Equitalia ed Equitalia giustizia, le Agenzie fiscali e con gli altri enti o soggetti pubblici o privati di cui al comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo 1, ognuno per i dati di propria competenza, sono disciplinati con le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 3. I dati, documenti ed informazioni oggetto di flusso di scambio ai sensi dell'articolo 1 con gli amministratori e i coadiutori nelle fasi di cui all'articolo 110, comma 2, lettere c), limitatamente all'amministrazione dei beni successiva alla conclusione dell'udienza preliminare, d) ed e), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono tutti quelli attinenti e comunque utili all'espletamento dell'incarico conferito ai medesimi. I flussi si svolgono mediante modalita' tecniche stabilite dal Direttore dell'Agenzia, sentito DigitPA.
Testo vigente dal 29 febbraio 2012
