Sono finalizzate al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali di ogni Forza armata e dell'area interforze, nell'ambito delle rispettive quote di competenza definite con determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa, le risorse derivanti da:

  • a)i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e limiti previsti dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  • b)specifiche disposizioni normative che destinano risparmi per promuovere miglioramenti nell'efficienza dei servizi;
  • c)una corrispondente riduzione dal 10 per cento al 20 per cento per il 2008 e dal 10 per cento al 25 per cento per il 2009 e, per gli anni successivi, una misura che, compatibilmente con l'attivita' operativa/addestrativa e salvo comprovate esigenze di impiego, non puo' essere inferiore al 20 per cento, individuata con apposita determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa, dei fondi previsti dal comma 9, dell'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163;
  • d)provvedimenti che dispongono stanziamenti in relazione a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre, n. 183, limitatamente alla quota destinata alle finalita' di cui al presente comma. Alle risorse di cui al comma 1 si aggiunge:
  • a)per l'anno 2007 l'importo di euro 7.979.000,00;
  • b)a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008 l'importo di euro 16.358.000,00. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo. Le risorse indicate ai commi 1 e 2 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a:
  • a)fronteggiare particolari situazioni di servizio;
  • b)incentivare l'impegno del personale nelle attivita' di funzionamento individuate dai rispettivi vertici;
  • c)compensare l'incentivazione della produttivita' collettiva al fine del miglioramento dei servizi. ((Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa formulata all'esito della procedura di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1 e 2, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, e le modalita' applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo. Il decreto e' unico per tutte le Forze armate e non si da' luogo a ripartizione preventiva delle risorse tra Forze armate. La procedura di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater e' unica per tutte le Forze armate e valorizza gli aspetti piu' caratteristici delle singole Forze armate.)) ((Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 6, l'Amministrazione invia alle APCSM firmatarie dell'ultimo accordo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, lo schema di provvedimento, in merito al quale le APCSM formalizzano, entro 20 giorni dalla ricezione, pareri e proposte in ordine ai criteri ivi indicati per la destinazione, l'utilizzazione e le modalita' di attribuzione delle risorse.)) ((L'Amministrazione adotta il provvedimento di cui al comma 6-bis ove la maggioranza delle APCSM esprime parere favorevole, anche mediante silenzio assenso, sullo schema di provvedimento inviato dall'Amministrazione.)) ((Fuori dal caso di cui al comma 6-ter, nei 30 giorni successivi all'acquisizione dei pareri e delle proposte di cui al comma 6-bis, l'Amministrazione e le APCSM svolgono apposite riunioni all'esito delle quali l'Amministrazione trasmette un nuovo schema di provvedimento alle APCSM, che entro 10 giorni dalla ricezione esprimono il proprio parere. Decorso tale termine, se ricorrono le condizioni di cui al comma 6-ter, il provvedimento e' adottato. In assenza di parere favorevole della maggioranza delle APCSM, il provvedimento e' adottato utilizzando di massima i criteri previsti nel decreto ministeriale riferito all'anno precedente.)) ((Durante il periodo in cui si svolgono le procedure di cui ai commi 6-bis e 6-quater, l'Amministrazione non adotta provvedimenti al riguardo.)) ((In deroga al comma 6-quater, solo per l'emanazione del decreto riferito all'anno 2024, lo schema di provvedimento proposto dall'Amministrazione e' trasmesso al Ministro della Difesa dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, acquisito il parere favorevole della maggioranza delle APCSM.)) Le risorse di cui ai commi 1 e 2 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata. Il termine per l'espressione del parere di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 255, e' rideterminato in 30 giorni. 5 67
Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 16 aprile 2009, n, 52

1

Il D.P.R. 16 aprile 2009, n, 52 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue: a) per l'anno 2007, euro 15.073.000; b) per l'anno 2008, euro 53.413.000; c) a decorrere dall'anno 2009, euro 21.519.000."

D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 185

2

con decorrenza dal 31 dicembre 2009

Il D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 185 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, come modificato dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue: a) per l'anno 2008, euro 740.000,00; b) per l'anno 2009, euro 535.000,00; c) a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dall'anno 2010, euro 3.660.000,00.

D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 173

5

Il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 173, ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Le risorse di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono incrementate di euro 175.297,00 per l'anno 2020, euro 77.137,00 per l'anno 2021, euro 7.480,00 per l'anno 2022, euro 3.296.085,00 per l'anno 2023, euro 1.388.009,00 per l'anno 2024, euro 8.097.222,26 per l'anno 2025, euro 12.630.367,26 per l'anno 2026, euro 2.333.502,26 per l'anno 2027, euro 3.604.957,26 per l'anno 2028, di euro 10.749.971,26 a decorrere dall'anno 2029".

D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56

6

Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 2022, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono incrementate di euro 4.223.055".

D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52

7

Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52, ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "A decorrere dal 2026, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono ulteriormente incrementate di euro 2.359.443".

Testo vigente dal 3 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 3 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 2022 al 3 maggio 2025. 38 parole tolte, 329 parole aggiunte.

c) compensare l'incentivazione della produttivita' collettiva al fine del miglioramento dei servizi. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato tolto: maggiore della difesa, sentiti gli organi di vertice di Forza armata e acquisito il parere delle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 aggiunto: Maggiore della Difesa formulata all'esito della procedura di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione tolto: eaggiunto: , l'utilizzazione delle risorse indicate tolto: ai commi aggiunto: al comma 1 e 2, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, tolto: nonche' aggiunto: e le modalita' applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articoloaggiunto: . Il decreto e' unico per tutte le Forze armate e non si da' luogo a ripartizione preventiva delle risorse tra Forze armate. La procedura di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater e' unica per tutte le Forze armate e valorizza gli aspetti piu' caratteristici delle singole Forze armate. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 6, l'Amministrazione invia alle APCSM firmatarie dell'ultimo accordo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, lo schema di provvedimento, in merito al quale le APCSM formalizzano, entro 20 giorni dalla ricezione, pareri e proposte in ordine ai criteri ivi indicati per la destinazione, l'utilizzazione e le modalita' di attribuzione delle risorse. L'Amministrazione adotta il provvedimento di cui al comma 6-bis ove la maggioranza delle APCSM esprime parere favorevole, anche mediante silenzio assenso, sullo schema di provvedimento inviato dall'Amministrazione. Fuori dal caso di cui al comma 6-ter, nei 30 giorni successivi all'acquisizione dei pareri e delle proposte di cui al comma 6-bis, l'Amministrazione e le APCSM svolgono apposite riunioni all'esito delle quali l'Amministrazione trasmette un nuovo schema di provvedimento alle APCSM, che entro 10 giorni dalla ricezione esprimono il proprio parere. Decorso tale termine, se ricorrono le condizioni di cui al comma 6-ter, il provvedimento e' adottato. In assenza di parere favorevole della maggioranza delle APCSM, il provvedimento e' adottato utilizzando di massima i criteri previsti nel decreto ministeriale riferito all'anno precedente. Durante il periodo in cui si svolgono le procedure di cui ai commi 6-bis e 6-quater, l'Amministrazione non adotta provvedimenti al riguardo. In deroga al comma 6-quater, solo per l'emanazione del decreto riferito all'anno 2024, lo schema di provvedimento proposto dall'Amministrazione e' trasmesso al Ministro della Difesa dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, acquisito il parere favorevole della maggioranza delle APCSM. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 non possono comportare una …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52

    Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52, ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "A decorrere dal 2026, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono ulteriormente incrementate di euro 2.359.443".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-09-11;171~art5 · fonte del testo