Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 luglio 2013

Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 2005 al 6 luglio 2013. 198 parole tolte, 11 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Per le verifiche tecniche di cui agli articoli 77 e 78, il responsabile del procedimento per la fase di progettazione provvede:

tolto: a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, tramite organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;

tolto: b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, direttamente o con il supporto di collaboratori tecnici interni od esterni all'Amministrazione. Gli organismi di cui al comma 1, lettera a), e i collaboratori esterni di cui al comma 1, lettera b):

tolto: a) non possono espletare incarichi di progettazione e non possono partecipare neppure indirettamente agli appalti, alle concessioni ed ai relativi subappalti e cottimi con riferimento ai lavori per i quali abbiano svolto le predette attivita';

tolto: b) devono essere muniti di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attivita' affidata. Gli incarichi di verifica tecnica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti di fiducia, anche con procedura in economia, previa adeguata pubblicita'. Gli oneri economici inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al comma 1 sono a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 15 NOVEMBRE 2012, n. 236

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-04-19;170~art79 · fonte del testo