Art. 52 — Studio di prefattibilità ambientale
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 novembre 2012, n. 236.
Abrogato dal 6 luglio 2013
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 novembre 2012, n. 236.
Abrogato dal 6 luglio 2013
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 2005 al 6 luglio 2013. 279 parole tolte, 11 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Lo studio di prefattibilita' ambientale, in relazione alla tipologia, categoria e all'entita' dell'intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che consentano un miglioramento della qualita' ambientale e paesaggistica del contesto territoriale, comprende:
tolto: a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilita' dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici sia a carattere generale che settoriale;
tolto: b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;
tolto: c) l'illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale, dei motivi della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta, nonche' delle possibili alternative di localizzazione e di tipologie;
tolto: d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori;
tolto: e) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonche' l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale, lo studio di prefattibilita' ambientale contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali sia necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie, lo studio di prefattibilita' ambientale deve consentire la verifica che gli interventi non determinino impatto ambientale significativo ovvero deve consentire di identificare misure prescrittive tali da mitigare gli impatti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 15 NOVEMBRE 2012, n. 236
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-04-19;170~art52 · fonte del testo
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