Art. 247 — Compenso spettante ai collaudatori
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 novembre 2012, n. 236.
Abrogato dal 6 luglio 2013
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 novembre 2012, n. 236.
Abrogato dal 6 luglio 2013
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 2005 al 6 luglio 2013. 278 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: I compensi spettanti ai funzionari di cui all'articolo 224, comma 1 e 2, sono determinati secondo le previsioni del regolamento di cui all'articolo 18, comma 1, della legge, adottato con decreto del Ministro della difesa 7 febbraio 2003, n. 90. Ai predetti funzionari compete anche il riconoscimento degli oneri di missione secondo le normative vigenti. I compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all'organico dell'Amministrazione, per l'effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili, si determinano applicando le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti con le riduzioni eventualmente previste per l'espletamento di attivita' per la pubblica amministrazione con i limiti di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, con legge 26 aprile 1989, n. 155. L'importo da prendere a base del compenso di cui al comma 2 e' quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve dell'appaltatore diverse da quelle iscritte a titolo risarcitorio. Nel caso di commissione di collaudo, detto compenso, aumentato del 25 per cento per ogni componente oltre il primo, viene calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione. Per i collaudi in corso d'opera, il compenso determinato come sopra e' aumentato del 20 per cento. Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale puo' essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento del compenso. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale puo' essere elevata fino al 60 per cento. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 15 NOVEMBRE 2012, n. 236
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-04-19;170~art247 · fonte del testo
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