Art. 227 — Documenti da fornirsi al collaudatore
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 novembre 2012, n. 236.
Abrogato dal 6 luglio 2013
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 novembre 2012, n. 236.
Abrogato dal 6 luglio 2013
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 2005 al 6 luglio 2013. 240 parole tolte, 11 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione trasmette all'organo di collaudo, entro centoventi giorni dalla data di ultimazione dei lavori, oltre alla documentazione relativa al conto finale:
tolto: a) copia conforme del progetto approvato, completo di tutti i suoi allegati, nonche' dei progetti e delle eventuali perizie di variante e suppletive con le relative approvazioni intervenute;
tolto: b) originale di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente regolamento e di tutte le ulteriori documentazioni che fossero richieste dall'organo suddetto. Nel caso di incarico conferito in corso d'opera, il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione trasmette all'organo di collaudo:
tolto: a) copia conforme del progetto, del capitolato speciale d'appalto nonche' delle eventuali varianti approvate;
tolto: b) copia del programma contrattualmente adottato ai fini del riferimento convenzionale al prezzo chiuso e copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'impresa e approvato dal direttore dei lavori;
tolto: c) copia del contratto, e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi eventualmente sopravvenuti;
tolto: d) verbale di consegna dei lavori ed eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;
tolto: e) rapporti periodici del direttore dei lavori e tutti gli altri atti che fossero richiesti dall'organo di collaudo;
tolto: f) verbali di prova sui materiali, nonche' le relative certificazioni di qualita'. All'organo di collaudo devono altresi' essere comunicate tempestivamente le eventuali variazioni al programma approvato. Ferma restando la responsabilita' dell'organo di collaudo, nel custodire la documentazione ricevuta in originale, il responsabile del procedimento custodisce la copia conforme.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 15 NOVEMBRE 2012, n. 236
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-04-19;170~art227 · fonte del testo
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