Art. 17 — Responsabili del procedimento
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 novembre 2012, n. 236.
Abrogato dal 6 luglio 2013
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 novembre 2012, n. 236.
Abrogato dal 6 luglio 2013
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 2005 al 6 luglio 2013. 278 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge, puo' essere nominato un responsabile per ogni singola fase di cui all'articolo 16, comma 1, o un responsabile unico. Il responsabile unico del procedimento, ovvero i responsabili per ogni singola fase, sono tecnici individuati nell'ambito degli organici dell'Amministrazione. Il responsabile del procedimento, ovvero il responsabile per ogni singola fase, provvede a creare le condizioni affinche' il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualita' richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformita' a qualsiasi altra disposizione di legge in materia. Il responsabile del procedimento, e' un ufficiale del Genio che ricopre un incarico dirigenziale. Il responsabile della fase di progettazione e di esecuzione deve, inoltre, essere in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare. Nei casi poco complessi, puo' essere nominato un responsabile unico, non dirigente, in possesso, di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare. In detti casi, il responsabile del procedimento, puo' ricoprire anche incarichi di progettazione e di direzione dei lavori, limitatamente ad interventi di importo non superiore a 100.000 euro. Il responsabile del procedimento, ovvero il responsabile per ogni singola fase, svolge i propri compiti avvalendosi delle risorse assegnate. I responsabili dei procedimenti che violino gli obblighi posti a loro carico dal regolamento o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza, sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'articolo 18 della legge e dal relativo regolamento, emanato con decreto del Ministro della difesa 7 febbraio 2003, n. 90, con riferimento all'intervento affidatogli, ferme restando le necessarie sanzioni disciplinari, amministrative e penali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 15 NOVEMBRE 2012, n. 236
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-04-19;170~art17 · fonte del testo
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