Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
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2 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 24 maggio 1988 al 6 giugno 2012. 260 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, concernente: "Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione"; Visto l'art. 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117, recante: "Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione"; Vista la comunicazione dell'Istituto centrale di statistica relativa alla variazione risultante tra la media dei numeri indici dell'anno 1984 e quella dell'anno 1987 delle retribuzioni contrattuali per dipendente degli impiegati civili dello Stato; Considerato che la suddetta variazione percentuale di incremento e' pari a 20,21%; Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1985, n. 169, con il quale sono stati determinati, per il triennio aprile 1985-marzo 1988, gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: Per il triennio aprile 1988-marzo 1991, gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:
tolto: 1) gli importi di cui al primo e al secondo comma dell'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, sono aggiornati, rispettivamente, inL. 127.000 e in L. 101.000, al lordo delle ritenute di legge;
tolto: 2) gli importi di cui al terzo comma del sopracitato art. 1 sono aggiornati, rispettivamente, in L. 39.000 e in L. 26.000;
tolto: 3) gli importi di cui al quarto comma del predetto articolo sono aggiornati, rispettivamente, in L. 76.000 e in L. 51.000, al lordo delle ritenute di legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-08;168~art1 · fonte del testo
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