Art. 82 — Entrata in vigore, norme abrogate e transitorie
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 10 maggio 2006 al 9 ottobre 2010. 247 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro la medesima data sono emanate, con decreto del Ministro della difesa, le istruzioni di natura tecnico-applicativa per l'attuazione del regolamento, nonche' le norme interne applicative emanate dagli ispettorati e dai comandi logistici di Forza armata per gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d). Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni contenute:
tolto: a) nel regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari, approvato con regio decreto 16 novembre 1939, n. 2167;
tolto: b) nel regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, e relative istruzioni approvate con decreto del Ministro per la difesa 22 dicembre 1977;
tolto: c) nel regolamento speciale concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di commissariato dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1990, n. 451;
tolto: d) nel regolamento per gli stabilimenti ed arsenali militari a carattere industriale emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077, e successive modificazioni. Gli speciali regolamenti e le relative istruzioni vigenti, che disciplinano organismi particolari, ivi compresi quelli di cui al Capo XII, continuano a trovare applicazione, per quanto non disciplinato dal presente regolamento, fino all'adozione delle modifiche da apportare nel rispetto dei principi e dei criteri che informano il presente regolamento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-02-21;167~art82 · fonte del testo
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