Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 10 maggio 2006 al 9 ottobre 2010. 137 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Le norme del presente regolamento si applicano:

tolto: a) agli organismi di ciascuna Forza armata ed interforze;

tolto: b) all'Arma dei carabinieri, in assenza di altre norme specificamente riferite all'Arma stessa;

tolto: c) ove applicabili per connessione od analogia, agli organi centrali del Ministero della difesa;

tolto: d) agli enti di cui agli articoli 1 e 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 e successive modificazioni ed integrazioni, dipendenti dai competenti ispettorati/comandi logistici di Forza armata. La struttura organizzativa degli enti di cui alla lettera d) del comma 1, e' disciplinata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 novembre 1997, 459 e dalla vigente normativa. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 per gli organi della gestione amministrativa, il presente regolamento non si applica ai lavori concernenti il genio militare.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-02-21;167~art1 · fonte del testo