Art. 7 — Accertamento del danno
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 10 maggio 2006 al 9 ottobre 2010. 519 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Allorche' si verifichino mancanze, deterioramenti e diminuzioni di denaro e di materiali o comunque danni all'amministrazione o a terzi, chi e' tenuto a rispondere predispone immediatamente apposito rapporto e lo trasmette per via gerarchica al comandante dell'organismo, il quale, con immediatezza, procede alla denuncia del fatto alla Procura regionale presso la Corte dei conti. Il comandante, effettuata la denuncia, di cui al comma 1, dispone un'inchiesta amministrativa volta ad accertare le cause dell'evento dannoso, l'entita' del danno e le eventuali responsabilita'. L'inchiesta amministrativa e' svolta:
tolto: a) da un inquirente, ufficiale o dipendente civile non inferiore al ruolo "C", di grado o qualifica pari o superiore all'inquisito, allorche' l'entita' del danno non superi l'importo di 50.000 euro;
tolto: b) da una commissione d'inchiesta il cui presidente, ufficiale o dipendente civile non inferiore al ruolo "C", sia di grado o qualifica pari o superiore all'inquisito, allorche' l'entita' del danno superi l'importo di 50.000 euro. L'inquirente o la commissione di inchiesta, acquisito, ove necessario, il parere degli organi tecnici competenti, esaminano le cause e le circostanze inerenti all'evento dannoso, determinano l'entita' dei danni, muovono le opportune contestazioni scritte ai presunti responsabili, acquisiscono agli atti di inchiesta le relative risposte e redigono, in duplice esemplare, apposita relazione, contenente le proprie conclusioni per il successivo inoltro al comandante dell'organismo. Il comandante dell'organismo, al termine dell'inchiesta amministrativa, effettua la costituzione in mora dei responsabili e, qualora il danno accertato superi i 50.000 euro, trasmette un esemplare della relazione di cui al precedente comma 4, munita del proprio parere, all'autorita' superiore competente, ai sensi dell'articolo 8, a determinare in via amministrativa la responsabilita' e gli addebiti relativi al danno accertato. Nel caso in cui la responsabilita' possa estendersi al comandante, oppure non sia possibile costituire la commissione, gli atti relativi sono trasmessi all'autorita' gerarchicamente sovraordinata, ovvero ad altra autorita' individuata dagli ordinamenti di Forza armata o interforze sulla base delle peculiari configurazioni organizzative, informando la Procura regionale della Corte dei conti. Qualora emerga la possibilita' di un coinvolgimento anche di tali autorita', gli atti relativi all'inchiesta sono trasmessi all'autorita' gerarchicamente sovraordinata. L'autorita' alla quale sono stati trasmessi gli atti procede alla denuncia di cui al comma 1, qualora non vi abbia provveduto il comandante. Qualora nel corso degli accertamenti emergano ipotesi di reato, le autorita' di cui all'articolo 8 provvedono ad informare, senza ritardo, l'autorita' giudiziaria. Non si applica il procedimento di cui ai precedenti commi nei seguenti casi:
tolto: a) inefficienze, usure, guasti, rotture e ad altre cause affini;
tolto: b) pagamenti indebitamente effettuati, di cui agli articoli 2033 e 2036 del codice civile;
tolto: c) sciupio o smarrimento di equipaggiamenti o materiali;
tolto: d) diminuzioni dei materiali derivanti da cali di giacenza dei beni consumabili che rientrino nei limiti predeterminati da specifiche norme tecniche fissate dagli organi tecnici e logistici competenti. L'autorita' competente ai sensi dell'articolo 8, nei casi di cui alle lettere a), b) e c), dispone, se ne ricorrono i presupposti, gli addebiti a carico dei responsabili, dando comunicazione alla Procura regionale della Corte dei conti ove i responsabili resistano all'addebito. Nel caso di cui alla lettera d), il comandante emette decreto di scarico.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-02-21;167~art7 · fonte del testo
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