Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 10 maggio 2006 al 9 ottobre 2010. 194 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Le ispezioni tecnico-logistiche hanno lo scopo di accertare e controllare:

tolto: a) il funzionamento dei servizi di commissariato presso ciascun organismo in relazione ai compiti istituzionali ed ai riflessi di ordine economico ed amministrativo connessi al funzionamento dei servizi stessi;

tolto: b) l'impiego del personale, dei mezzi, lo stato dei materiali o delle infrastrutture. Le ispezioni tecnico-logistiche sono disposte, di norma, almeno ogni due anni, dalla competente autorita' logistica centrale, che le effettua direttamente o le delega ad ufficiali del corpo di amministrazione e di commissariato per l'Esercito e dei rispettivi corpi di commissariato per la Marina militare e l'Aeronautica militare. Per gli organismi dell'area interforze provvede il competente organo centrale, che puo' avvalersi di ufficiali dei predetti corpi. Per l'Arma dei carabinieri sono effettuate direttamente dal comando generale o sono delegate ad ufficiali dell'Arma stessa. Al termine dell'ispezione, l'ufficiale ispettore designato compila una relazione nella quale riporta le osservazioni, le considerazioni, i suggerimenti e le proposte che ritiene opportuno formulare in ordine alle risultanze dell'ispezione compiuta. La sintesi delle osservazioni e' trascritta in apposito registro. La relazione e' inviata all'autorita' che ha disposto l'ispezione e costituisce elemento di base per il controllo interno.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-02-21;167~art67 · fonte del testo