Art. 61 — Competenze
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 10 maggio 2006 al 9 ottobre 2010. 382 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le direzioni di amministrazione, nell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 4 della legge 20 febbraio 1981, n. 30, provvedono:
tolto: a) alla richiesta dei fondi necessari agli organismi amministrativamente dipendenti, alla tenuta della contabilita' speciale con le competenti sezioni di tesoreria provinciale ed alla somministrazione dei fondi agli organismi medesimi con la possibilita' di effettuare, in situazioni particolari, pagamenti a terzi creditori per conto degli organismi stessi;
tolto: b) alla revisione delle contabilita' finanziarie e patrimoniali, secondo le disposizioni impartite dal Ministero e le direttive dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa;
tolto: c) alla revisione per conto dell'Amministrazione centrale ai sensi dell'articolo 60 della legge di contabilita' generale dello Stato, dei rendiconti prodotti dai funzionari delegati, di cui al precedente articolo 48. Il riscontro di competenza dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa su tali rendiconti puo' essere da quest'ultimo in tutto o in parte delegato, annualmente, alle stesse direzioni di amministrazione. Le direzioni di amministrazione vigilano sulla tempestiva e regolare resa dei conti, sulla regolarita' della tenuta dei documenti e dei registri contabili nonche', ove previsto dagli ordinamenti di Forza armata, sul funzionamento del servizio matricolare degli organismi. Il direttore di amministrazione puo' disporre verifiche amministrative o contabili, anche limitate a determinati settori, presso gli organismi amministrativamente dipendenti, con particolare riguardo a quelli in ritardo nella resa dei conti o per i quali la revisione delle contabilita' o altre circostanze rendano opportuna la verifica, informando, ove ritenuto opportuno, l'ufficio centrale delle ispezioni presso il Ministero della difesa sui relativi esiti. Le direzioni di amministrazione assolvono le funzioni di natura giuridico-amministrativa connesse all'attivita' di gestione. Sono rette da ufficiali del corpo di amministrazione e di commissariato per l'Esercito e dei rispettivi corpi di commissariato per la Marina militare e l'Aeronautica militare. Per l'Arma dei carabinieri la carica di direttore di amministrazione e' ricoperta da ufficiali dell'Arma stessa. In relazione alle esigenze di Forza armata, i rispettivi ordinamenti possono prevedere uffici o sezioni staccate delle direzioni di amministrazione nonche' la carica di vice direttore, cui possono essere delegate determinate funzioni. Le competenze di cui al presente articolo, relative agli organismi a carattere interforze, sono assolte dalla direzione di amministrazione interforze, di cui all'articolo 5 della legge 20 febbraio 1981, n. 30, che opera alle dipendenze del segretariato generale della difesa.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-02-21;167~art61 · fonte del testo
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