Art. 46 — Rendiconto suppletivo
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 10 maggio 2006 al 9 ottobre 2010. 174 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le spese sostenute durante l'anno sono comprese nel rendiconto del trimestre in cui il pagamento e' effettuato. Le somme pagate nel primo trimestre in conto della competenza dell'esercizio scaduto sono comprese nel rendiconto suppletivo. Le spese sostenute dagli organismi in base ad assegnazioni concesse ma non finanziate nel corso dell'anno appartengono alla competenza dell'esercizio finanziario al quale si riferisce l'assegnazione e sono finanziate in conto residui da parte dei competenti centri di responsabilita', previa emissione dei relativi decreti d'impegno. Le spese variabili, impreviste o indilazionabili, determinate da eventi o esigenze di carattere straordinario, non previste nelle normali assegnazioni e convalidate dai centri di responsabilita', appartengono all'esercizio finanziario cui si riferiscono l'atto di convalida ed il pertinente decreto d'impegno. Al relativo finanziamento provvedono gli stessi centri di responsabilita' con aperture di credito in conto residui, da versare in contabilita' speciale mediante ordini di accreditamento. Le spese di cui al presente comma sono comprese in un distinto rendiconto del trimestre in cui il pagamento e' effettuato, in modo separato da quello di cui al comma 1.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-02-21;167~art46 · fonte del testo
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