Art. 29 — Corte di disciplina

La corte di disciplina per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori e' composta dal presidente, che la presiede, da due professori ordinari, da due professori associati e da due ricercatori, tutti eletti in seno al CUN. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto, con voto limitato a tre nominativi di cui un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore. Per ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono i componenti effettivi in caso di assenza o impedimento. A parita' di voti e' eletto il candidato con maggiore anzianita' di ruolo. A parita' di anzianita' di ruolo e' eletto il candidato piu' anziano di eta'. L'elezione del presidente nella persona di un professore di prima fascia, viene effettuata a scrutinio segreto con voto limitato ad un solo nominativo. E' eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Se al secondo scrutinio non e' stata ancora raggiunta la maggioranza, allo scrutinio successivo e' eletto il candidato che riporta piu' voti. Il presidente, in caso di impedimento o di assenza, e' sostituito dal professore di prima fascia piu' anziano di ruolo. A parita' di anzianita' di ruolo prevale il piu' anziano di eta'.

Testo vigente dal 29 marzo 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-01;167~art29 · fonte del testo