Art. 15 — Ufficio di presidenza

Il CUN elegge a scrutinio segreto nel proprio seno un ufficio di presidenza garantendo la presenza di almeno un professore di prima fascia, di un professore di seconda fascia e di un ricercatore, e di un rappresentante delle categorie di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Per ogni componente e' eletto un supplente appartenente alla medesima categoria.

Testo vigente dal 29 marzo 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-01;167~art15 · fonte del testo