Art. 15 — Ufficio di presidenza
Il CUN elegge a scrutinio segreto nel proprio seno un ufficio di presidenza garantendo la presenza di almeno un professore di prima fascia, di un professore di seconda fascia e di un ricercatore, e di un rappresentante delle categorie di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Per ogni componente e' eletto un supplente appartenente alla medesima categoria.
Testo vigente dal 29 marzo 1996
