Art. 28 — R e l a t o r i
Non possono fungere da relatori i componenti del Consiglio che hanno preso parte, in qualsiasi momento e in qualsiasi sede, alla formazione dell'atto sul quale il Consiglio e' chiamato a pronunciarsi. I relatori illustrano al Consiglio il testo della deliberazione da adottare. Al termine della discussione la proposta viene posta in votazione; se non e' approvata, il Consiglio adotta i provvedimenti che ritiene piu' opportuni e, nel caso di argomenti affidati a singoli relatori, procede alla loro sostituzione.
Testo vigente dal 29 marzo 1996
