Art. 28 — R e l a t o r i

Non possono fungere da relatori i componenti del Consiglio che hanno preso parte, in qualsiasi momento e in qualsiasi sede, alla formazione dell'atto sul quale il Consiglio e' chiamato a pronunciarsi. I relatori illustrano al Consiglio il testo della deliberazione da adottare. Al termine della discussione la proposta viene posta in votazione; se non e' approvata, il Consiglio adotta i provvedimenti che ritiene piu' opportuni e, nel caso di argomenti affidati a singoli relatori, procede alla loro sostituzione.

Testo vigente dal 29 marzo 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-01;167~art28 · fonte del testo