Art. 2 — Uffici centrali
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 175.
Abrogato dal 10 giugno 2001
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 175.
Abrogato dal 10 giugno 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1995 al 10 giugno 2001. 76 parole tolte, 11 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni si articola in uffici centrali ed uffici circoscrizionali; Sono uffici centrali:
tolto: a) il Segretariato generale;
tolto: b) la Direzione generale per gli affari generali e per il personale;
tolto: c) la Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni;
tolto: d) la Direzione generale per la pianificazione e la gestione delle frequenze;
tolto: e) la Direzione generale per la regolamentazione e la qualita' dei servizi;
tolto: f) l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 175
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-03-24;166~art2 · fonte del testo
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