Art. 10 — Competenze degli uffici circoscrizionali
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 175.
Abrogato dal 10 giugno 2001
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 175.
Abrogato dal 10 giugno 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1995 al 10 giugno 2001. 308 parole tolte, 11 parole aggiunte in 15 capoversi.
tolto: Agli uffici circoscrizionali sono preposti funzionari con qualifica di dirigente e sono attribuite le seguenti funzioni:
tolto: a) la verifica degli standards di qualita' degli impianti e delle reti e della loro corretta gestione e realizzazione;
tolto: b) il controllo tecnico della qualita' e disponibilita' dei servizi attraverso l'analisi ed il rilievo dei relativi indicatori;
tolto: c) le verifiche tecniche delle concessioni telefoniche ad uso privato e delle autorizzazioni ad eseguire impianti telefonici interni;
tolto: d) la gestione dei rapporti con gli utenti ed i reclami;
tolto: e) il rilascio delle autorizzazioni ad eseguire impianti telefonici interni;
tolto: f) l'esecuzione del controllo amministrativo, contabile e gestionale delle concessionarie di telecomunicazioni;
tolto: g) il rilascio delle licenze di esercizio per stazioni radio navali e di aeromobili, dei certificati RTF, delle autorizzazioni di competenza, dei nulla osta per le antenne di ricezione per la radiodiffusione via satellite, delle concessioni per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatori, delle autorizzazioni di ascolto SWL;
tolto: h) l'esame per il rilascio dei certificati RTF e delle patenti per radioamatori;
tolto: i) l'effettuazione di ispezioni e collaudi a stazioni di aeromobili e navi nonche' la protezione delle radiocomunicazioni dei servizi pubblici essenziali;
tolto: l) il controllo tecnico ed amministrativo sull'esclusivita' delle radiocomunicazioni;
tolto: m) il controllo tecnico per l'individuazione ed i conseguenti provvedimenti in materia di interferenze radioelettriche e per l'esame delle interferenze elettriche;
tolto: n) l'esecuzione su disposizione dell'autorita' giudiziaria, dei controlli sulle radiocomunicazioni;
tolto: o) lo svolgimento dell'attivita' di supporto per gli organi giudiziari;
tolto: p) lo svolgimento degli adempimenti relativi ai controlli dei programmi radiotelevisivi per conto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Restano in ogni caso attribuite agli uffici circoscrizionali di cui al presente articolo tutte le competenze dei reparti III degli ex circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche e relative dipendenze, nonche' dei reparti V, VI, VII e VIII addetti al controllo concessioni della cessata Azienda di Stato per i servizi telefonici.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 175
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-03-24;166~art10 · fonte del testo
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