Di ogni riunione del Comitato deve essere redatto a cura di un funzionario dell'ufficio di segreteria di cui al successivo art. 11, apposito verbale nel quale devono essere riportati l'ordine del giorno, i nomi dei presenti, un riassunto della discussione, nonche' il parere e le deliberazioni adottati. Qualora il parere e le deliberazioni non siano stati adottati all'unanimita', nel verbale devono anche essere riportate le opinioni dei dissenzienti. Il verbale, di cui e' rimessa copia ai componenti del Comitato, e' letto ed approvato nella seduta immediatamente successiva ed e' sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Testo vigente dal 29 maggio 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-20;164~art9 · fonte del testo