Il Comitato, qualora ne ravvisi la necessita', puo' costituire, nel proprio ambito, una o piu' commissioni per l'espletamento di attivita' istruttorie connesse ai compiti previsti dall'art. 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, nonche' nominare relatori su determi- nate questioni per riferirne al Comitato stesso. Le commissioni debbono essere istituite tenuto conto delle categorie rappresentate nel Comitato. Le commissioni incaricate dell'espletamento dei compiti istruttori in ordine all'attivita' del Comitato, di cui al citato art. 15, comma 1, lettera a), devono osservare la procedura prevista dall'art. 7, comma 5, del presente regolamento.

Testo vigente dal 29 maggio 1993

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-20;164~art8 · fonte del testo