Art. 11 — S e g r e t e r i a
E' costituita la segreteria per il disbrigo degli affari amministrativi, tecnici e giuridici inerenti al funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine controllata degli oli, e si avvale del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste gia' in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento. L'ufficio di segreteria, provvede:
- a)ad esaminare la documentazione trasmessa a corredo delle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine, a richiedere la documentazione eventualmente mancante e quella integrativa necessaria, nonche' ad acquisire ogni altro elemento utile ai fini della decisione del Comitato, ponendo la documentazione e gli elementi raccolti a disposizione dei relatori;
- b)a verificare se sugli argomenti concernenti ciascun affare esistano precedenti pareri e, in caso affermativo, trasmettere al relatore copia degli atti;
- c)a tenere il registro di protocollo generale, nel quale annotare tutti gli affari di competenza del Comitato;
- d)a dare esecuzione alle deliberazioni adottate dal Comitato;
- e)ad assicurare, nei casi previsti dalla legge, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle deliberazioni del Comitato;
- f)ad assolvere ad ogni altro incarico di natura amministrativa conferitogli dal Comitato.
Testo vigente dal 29 maggio 1993
