E' costituita la segreteria per il disbrigo degli affari amministrativi, tecnici e giuridici inerenti al funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine controllata degli oli, e si avvale del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste gia' in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento. L'ufficio di segreteria, provvede:

  • a)ad esaminare la documentazione trasmessa a corredo delle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine, a richiedere la documentazione eventualmente mancante e quella integrativa necessaria, nonche' ad acquisire ogni altro elemento utile ai fini della decisione del Comitato, ponendo la documentazione e gli elementi raccolti a disposizione dei relatori;
  • b)a verificare se sugli argomenti concernenti ciascun affare esistano precedenti pareri e, in caso affermativo, trasmettere al relatore copia degli atti;
  • c)a tenere il registro di protocollo generale, nel quale annotare tutti gli affari di competenza del Comitato;
  • d)a dare esecuzione alle deliberazioni adottate dal Comitato;
  • e)ad assicurare, nei casi previsti dalla legge, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle deliberazioni del Comitato;
  • f)ad assolvere ad ogni altro incarico di natura amministrativa conferitogli dal Comitato.

Testo vigente dal 29 maggio 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-20;164~art11 · fonte del testo