L'articolo 26 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e' sostituito dal seguente: «Art. 26. - 1. Per l'ammissione alle prove orali, i candidati devono aver conseguito nel concorso ad avvocato dello Stato non meno di otto decimi in media nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse e, nel concorso a procuratore dello Stato, non meno di sei decimi in ciascuna delle tre prove, anche nel caso di cui all'articolo 17, comma 1. In ogni caso la valutazione e' espressa unicamente mediante punteggio numerico.».

Testo vigente dal 30 settembre 2011

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-07-11;161~art5 · fonte del testo