Art. 4 — Contenuti dei programmi di intervento
Ciascun programma d'intervento individua i contenuti e le articolazioni delle attivita' e definisce compiutamente i seguenti elementi, che devono essere indicati nella domanda di finanziamento:
- a)soggetti presentatori;
- b)contenuti e obiettivi del programma, sia a livello generale che a carattere specifico per ciascuna regione e provincia autonoma co-presentatrice;
- c)ambiti territoriali entro cui sono previsti gli interventi e nei quali si prevedono effetti indotti;
- d)tipologia degli interventi ricompresi nel programma, connessione agli obiettivi del programma stesso ed alle finalita' turistiche e livello di progettazione esistente delle eventuali opere infrastrutturali (preliminare, definitivo, esecutivo);
- e)piano finanziario con evidenziazione delle quote di finanziamento regionale;
- f)programma delle azioni previste;
- g)modalita' e strumenti previsti per la prosecuzione delle politiche di valorizzazione turistica dell'area interessata al Programma nelle fasi successive alla sua realizzazione;
- h)esplicitazione di eventuali interventi suppletivi organici ai programmi;
- i)scheda riassuntiva degli investimenti con l'indicazione delle specifiche destinazioni dei contributi.
Testo vigente dal 28 settembre 2007
