Art. 4 — Contenuti dei programmi di intervento

Ciascun programma d'intervento individua i contenuti e le articolazioni delle attivita' e definisce compiutamente i seguenti elementi, che devono essere indicati nella domanda di finanziamento:

  • a)soggetti presentatori;
  • b)contenuti e obiettivi del programma, sia a livello generale che a carattere specifico per ciascuna regione e provincia autonoma co-presentatrice;
  • c)ambiti territoriali entro cui sono previsti gli interventi e nei quali si prevedono effetti indotti;
  • d)tipologia degli interventi ricompresi nel programma, connessione agli obiettivi del programma stesso ed alle finalita' turistiche e livello di progettazione esistente delle eventuali opere infrastrutturali (preliminare, definitivo, esecutivo);
  • e)piano finanziario con evidenziazione delle quote di finanziamento regionale;
  • f)programma delle azioni previste;
  • g)modalita' e strumenti previsti per la prosecuzione delle politiche di valorizzazione turistica dell'area interessata al Programma nelle fasi successive alla sua realizzazione;
  • h)esplicitazione di eventuali interventi suppletivi organici ai programmi;
  • i)scheda riassuntiva degli investimenti con l'indicazione delle specifiche destinazioni dei contributi.

Testo vigente dal 28 settembre 2007

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-07-24;158~art4 · fonte del testo