Art. 5 — Interventi ammissibili
Possono essere ammessi a finanziamento, fino ad massimo del 90 per cento della spesa, programmi relativi a:
- a)interventi strutturali, infrastrutturali e di creazione di servizi, con esclusione comunque della manutenzione ordinaria;
- b)interventi di qualificazione e riqualificazione delle risorse professionali;
- c)interventi integrati a favore dello sviluppo competitivo del settore e della promozione del prodotto turistico.
Testo vigente dal 28 settembre 2007
