Art. 5 — Interventi ammissibili

Possono essere ammessi a finanziamento, fino ad massimo del 90 per cento della spesa, programmi relativi a:

  • a)interventi strutturali, infrastrutturali e di creazione di servizi, con esclusione comunque della manutenzione ordinaria;
  • b)interventi di qualificazione e riqualificazione delle risorse professionali;
  • c)interventi integrati a favore dello sviluppo competitivo del settore e della promozione del prodotto turistico.

Testo vigente dal 28 settembre 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-07-24;158~art5 · fonte del testo