Art. 3 — Patrimonio
Per gli immobili utilizzati come sede degli istituti aggregati trovano applicazione le norme di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, e alla legge 8 agosto 1996, n. 431. I beni appartenenti alle istituzioni scolastiche aggregate ed i beni mobili statali passano nel patrimonio della nuova istituzione scolastica; gli istituti scolastici aggregati conservano l'uso dei beni mobili esistenti all'atto della aggregazione. Passano anche nella proprieta' della nuova istituzione scolastica la titolarita' di eventuali crediti degli istituti aggregati, ferme restando le finalita' ad essi connessi.
Testo vigente dal 26 maggio 1998
