Art. 2 — Denominazione dell'Istituto
[1]Gli istituti facenti parte dell'unica istituzione scolastica conservano ciascuno la propria originaria identita' e denominazione. A tal fine l'istituzione costituita ai sensi dell'articolo 1 viene cosi' identificata: "Istituto statale di istruzione...( a)... =...( b)... =", precisando in ( a)
[2]i diversi ordini di istruzione e in ( b)
[3]la sede legale: comune, via o piazza, numero civico. La suddetta denominazione viene apposta su tutti gli atti dalla nuova istituzione scolastica, ivi compresi diplomi e attestati.
Testo vigente dal 26 maggio 1998
