Art. 2 — Denominazione dell'Istituto

[1]Gli istituti facenti parte dell'unica istituzione scolastica conservano ciascuno la propria originaria identita' e denominazione. A tal fine l'istituzione costituita ai sensi dell'articolo 1 viene cosi' identificata: "Istituto statale di istruzione...( a)... =...( b)... =", precisando in ( a)

[2]i diversi ordini di istruzione e in ( b)

[3]la sede legale: comune, via o piazza, numero civico. La suddetta denominazione viene apposta su tutti gli atti dalla nuova istituzione scolastica, ivi compresi diplomi e attestati.

Testo vigente dal 26 maggio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-02;157~art2 · fonte del testo