Art. 4 — I n v e n t a r i

All'atto della aggregazione, per ogni istituto aggregato viene redatto l'elenco dei beni in uso, che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, passano nel patrimonio della nuova istituzione. Tale elenco e' utilizzato per lo scambio di consegne tra i capi di istituto e costituisce titolo valido per il discarico dei beni dall'inventario di provenienza e per l'impianto dell'inventario della nuova istituzione o per il carico nell'inventario dell'istituto aggregante. Lo scambio di consegne tra capi d'istituto deve riguardare anche i beni mobili in uso, di proprieta' degli enti locali o di altri enti, da descrivere in apposito elenco, una copia del quale dovra' essere rimessa all'ente proprietario.

Testo vigente dal 26 maggio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-02;157~art4 · fonte del testo