Provvedimento abrogato dal d.p.r. 24 gennaio 2024, n. 23.
Abrogato dal 28 marzo 2024
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 24 gennaio 2024, n. 23.
Abrogato dal 28 marzo 2024
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2 versioni dal 2007
Confronto con la versione in vigore dal 19 settembre 2007 al 28 marzo 2024. 279 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Personale
tolto: 1. In sede di prima applicazione il funzionamento dell'Agenzia e' assolto da quindici unita', di cui due unita' di ruolo derivanti dalla struttura precedentemente esistente presso il Ministero della solidarieta' sociale, corrispondenti alle qualifiche C1 e C2. 2. La consistenza della dotazione organica del-l'Agenzia e' determinata con successivo provvedimento integrativo del presente regolamento, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165. 3. La programmazione triennale del fabbisogno di personale e' effettuata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 4. E' fatta salva la possibilita' di conferire incarichi individuali, con contratti di natura occasionale o coordinata e continuativa, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165. 5. Al fine di garantire la piena funzionalita' del-l'Agenzia nella fase iniziale della sua attivita', i contratti di cui al comma 3 possono essere stipulati, per un periodo non superiore a sei mesi, rinnovabile per un periodo di pari durata, con i soggetti con i quali la soppressa Agenzia nazionale italiana gioventu' aveva stipulato uno o piu' contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno. 6. Nel caso di assunzioni a tempo determinato nel triennio 2007-2009, nel bandire le prove selettive, l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 529 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riserva una quota del 60 per cento dei posti programmati ai soggetti con i quali la soppressa Agenzia nazionale italiana gioventu' aveva stipulato uno o piu' contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.aggiunto: Allegato Statuto dell'agenzia nazionale per i giovani-art. 11
aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 24 GENNAIO 2024, N. 23
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-07-27;156~art11 · fonte del testo
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